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POTERE DEL CURATORE DI ESERCITARE L'AZIONE DI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DI PROCEDURA SECONDARIA DI INSOLVENZA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. L. Boccuni (Pres.); dott.ssa S. Pitinari (Rel.); dott.ssa C. Campagner
sent., 12.02.2020, n. 293/2020

NEL CASO IN CUI

  il curatore fallimentare eserciti l’azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori, del liquidatore e dei sindaci ai sensi dell’art. 146 L.F., nell’ambito di procedura secondaria di insolvenza aperta in Italia successivamente alla sottoposizione della societa' italiana a procedura concorsuale da parte di tribunale francese,

IL GIUDICE

  rilevato che, secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1346/2000 (sostituito per le procedure introdotte a far data dal 26.6.2017 dal Regolamento n. 848 del 2015)

  -      alla procedura avente carattere primario, aperta nel luogo ove insiste il centro principale di interessi della societa', possano affiancarsi procedure di tipo secondario, purche' all’interno dello stato membro ove tale procedura secondaria e' stata aperta insista una dipendenza della societa', definita come “qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un’attivita' economica con mezzi umani e con beni”;

  -      la procedura secondaria puo' avere solo natura liquidatoria (per tale dovendosi intendere le procedure aventi quale unico scopo quello di incrementare l’attivo da porre a disposizione dei creditori sociali in via di riparto) ed attenere ai beni presenti all’interno dello stato membro

HA RITENUTO

  che il curatore della procedura secondaria aperta in Italia abbia legittimamente intrapreso l’azione di responsabilita' nei confronti degli amministratori, del liquidatore e dei sindaci della societa' avente sede nel territorio dello Stato.

                                                                               (a cura di Luca Vedovato)






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Inserito il 28.06.2022