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INVALIDITA' DELLA DELIBERA, TRASFERIBILITA' AGLI EREDI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI, MANCATA CONVOCAZIONE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dr.ssa Lina Tosi (Pres.); dr.ssa Chiara Campagner; dr. Sara Pitinari (Rel.)
Sent., 19.02.2020 n. 337/2020

NEL CASO IN CUI

- A seguito del decesso di un socio di Srl, gli eredi, pur non procedendo alla nomina del rappresentante comune, convochino l’Assemblea, revocando il precedente Liquidatore e nominandone uno nuovo;

- il socio superstite impugni la delibera dell’Assemblea contestando la titolarita’ in capo agli eredi della qualifica di soci e la carenza di informazione non avendo ricevuto la convocazione per l’Assemblea;

IL GIUDICE

rilevato che:

- nelle societa’ di capitali la regola generale e’ che la partecipazione sociale si trasferisce agli eredi per il solo effetto della successione, salvo limiti posti dall’autonomia statutaria cosi’ come previsto dallo stesso primo comma dell’art. 2469 cc;

- per l’effetto dell’autonomia statutaria in materia di circolazione delle partecipazioni sociali possono essere pattuite clausole che prevedano l’intrasferibilita’ agli eredi delle partecipazioni sociali o che subordinano il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi;

- dette clausole costituiscono uno dei principali strumenti adottabili dai soci per predeterminare le conseguenze del futuro decesso di uno di essi e regolare preventivamente la sorte delle partecipazioni sociali;

- lo Statuto prevede che in caso di morte di uno dei soci gli altri debbano decidere se: liquidare la quota degli eredi; continuare con gli eredi stessi; sciogliere la societa’;

- in virtu’ della disposizione prevista nello statuto il socio superstite ha esercitato la propria facolta’ di scelta rappresentando agli eredi di voler continuare con gli stessi la societa’;

- il socio non ha ricevuto la convocazione per l’adunanza, cosi’ che la delibera assunta in sua assenza e’ affetta da difetto assoluto di informazione;

HA RITENUTO

L’effettiva titolarita’ in capo agli eredi della qualita’ di soci, e quindi la modifica della compagine sociale, a partire dal momento dell’esercizio da parte del socio superstite della facolta’ di voler continuare l’attivita’;

non costituire elemento risolutivo, ai fini del riconoscimento della qualifica di soci, la mancata nomina del rappresentante comune;

la nullita’ della delibera assembleare per difetto assoluto di informazione del socio.

                                                                                                               (a cura di Mario Furno)

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Inserito il 19.07.2022