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IL CONTENZIOSO SULLE OPERAZIONI BACIATE NON PASSA AL CESSIONARIO DELLA BANCA IN L.C.A.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott. L. Boccuni (Rel.); dott.ssa C. Campagner
Sent. 14.2.2020, n. 300/2020

NEL CASO IN CUI

durante un giudizio a cognizione ordinaria, la banca convenuta venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e parte attrice, riassunto il processo nei confronti della procedura liquidativa, convenga in giudizio anche un secondo istituto bancario, ritenendolo cessionario dei rapporti controversi e proponendo contro quest’ultimo le domande originarie (accertamento della nullita’, annullamento o risoluzione di una c.d. “operazione baciata”, con le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie, previa compensazione dei rispettivi controcrediti),

IL GIUDICE

rilevato che

- i commissari liquidatori della prima banca convenuta hanno stipulato con la seconda un contratto di cessione in conformita’ all’art. 2 comma 1 lett. c) e all’art. 3 comma 1 del D.L. n. 99/2017;

- quest’ultima disposizione esclude dalla cessione: i crediti deteriorati di cui all’art. 5 del D.L. n. 99/2017; i debiti verso azionisti e obbligazionisti subordinati per commercializzazione di titoli in violazione della normativa di settore; le controversie su atti o fatti antecedenti la cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passivita’;

- il contratto di cessione a sua volta esclude: i debiti, le responsabilita’ e le passivita’ per commercializzazione di azioni e/o obbligazioni subordinate e/o convertibili, nonché i relativi fondi; il contenzioso che non riguarda le passività cedute, ovvero i debiti e le passivita’ collegate agli attivi ceduti, che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria evidenziati nella contabilita’ aziendale e indicati per categoria in apposito allegato; tutte le situazioni attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attivita’ o passivita’ e, in genere, a rapporti giuridici oggetto della cessione;

- l’atto notarile ricognitivo della cessione e i relativi allegati confermano l’esclusione del contenzioso su crediti deteriorati e del contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno in materia di azioni e obbligazioni subordinate;

- le domande attoree mirano al pagamento di crediti restitutori o risarcitori derivanti dall’acquisto di azioni della banca in l.c.a., per rapporto giuridico gia’ esaurito prima dell’introduzione del giudizio;

- e’ irrilevante la mera gestione temporale dei rapporti controversi da parte della cessionaria e la circostanza che la stessa abbia trasmesso estratti conto e altro;

- sono irrilevanti le questioni di costituzionalita’ dell’art. 3 del D.L. n. 99/2017 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l’eventuale incostituzionalita’ della disciplina delle esclusioni comporterebbe il venir meno dello stesso contratto di cessione, che tale disciplina espressamente presuppone;

- in definitiva, i rapporti controversi ed il relativo contenzioso non sono stati trasferiti alla banca cessionaria,

HA RITENUTO

di rigettare le domande proposte da parte attrice.

 

 (a cura di Riccardo Barolo)






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Inserito il 20.07.2022