AZIONE NEI CONFRONTI DI UNA BANCA ED EFFETTI DELLA SUA MESSA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINI-STRATIVA
Pres. e Rel. Dott. L. Guzzo
Dott. L. Boccuni
Dott. S. Pitinari
Sent. 616/202 del 6.4.2020
NEL CASO IN CUI
Un investitore che aveva acquistato azioni ed obbligazioni convertibili consigliati dal promotore della banca abbia lamentato la violazione da parte della banca delle norme in tema di tutela dell’investitore e di verifica di adeguatezza del rischio dell’investimento e la banca convenuta sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa dopo la notifica della citazione ma prima della celebrazione dell’udienza di prima comparizione
IL GIUDICE
Considerato che l’art. 83 T.U.B. prevede che dalla data di insediamento degli organi liquidatori qualsiasi domanda nei confronti della banca debba essere presentata nei confronti della procedura liquidatoria nelle forme previste in proposito dalla legge bancaria
HA RITENUTO
- di dichiarare improcedibile la domanda proposta.
(a cura di Marco Toso)
Inserito il 05.09.2022
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