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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO – RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott. L. Boccuni (Pres.)
dott.ssa C. Campagner (Rel.)
dott.ssa L. Torresan
sent., 21/02/2020 n. 342/2020

NEL CASO IN CUI

Il titolare di azioni convenga in giudizio la societa’ emittente le azioni per l’accertamento e la declaratoria di responsabilita’ dell’organo gestorio per omessa delibera, nel rispetto dei termini di legge e di statuto, in ordine alla domanda di ammissione a socio, con riserva di agire in separato giudizio il risarcimento dei danni

IL GIUDICE

  • rilevato che l’art. 2528, co. 1 e 3, c.c. introduce l’obbligo di comunicazione all’interessato anche della delibera di rigetto della richiesta di ammissione a socio, che deve essere motivata e comunicata al richiedente;
  • considerato che dalla disciplina codicistica si evince la sussistenza in capo all’aspirante socio di vedere esaminata la propria domanda di ammissione entro un certo termine;
  • rilevato che la domanda dell’aspirante socio costituisce richiesta di adesione ad un contratto plurilaterale gia’ esistente e va indirizzata, ai sensi dell’art. 1332 c.c. all’organo gestorio della societa’ emittente le azioni;
  • rilevato che l’obbligo di fornire un riscontro alla domanda dell’interessato permane anche dopo l’inutile decorso del termine di legge o di statuto;
  • considerato che l’omessa o la tardiva risposta integra violazione della responsabilita’ precontrattuale ed espone al societa’ alla richiesta risarcitoria dell’aspirante socio dei conseguenti danni

HA RITENUTO

di accogliere la domanda attorea, con favore delle spese di lite.

(a cura di Francesca Gambato Caberlotto)

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Inserito il 17.11.2022