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	<title>art. 2043 c.c. &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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	<description>Camera Civile &#039;Giulio Partesotti&#039;</description>
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	<title>art. 2043 c.c. &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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		<title>Responsabilità dell’amministratore di fatto in relazione all’inadempimento contrattuale di società di capitali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 17:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 09 settembre 2024, n. 3077/2024 La responsabilità risarcitoria dell’amministratore della controllante, in relazione all’inadempimento contrattuale della controllata, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi. Trattandosi di azione extracontrattuale, è onere della parte allegare compiutamente tutti gli elementi costitutivi della domanda, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 09 settembre 2024, n. 3077/2024</p>
<p>La responsabilità risarcitoria dell’amministratore della controllante, in relazione all’inadempimento contrattuale della controllata, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi. <br />Trattandosi di azione extracontrattuale, è onere della parte allegare compiutamente tutti gli elementi costitutivi della domanda, ossia la condotta, l’elemento soggettivo, il nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso lamentato, oltre che il danno patito a seguito del fatto illecito. <br />Ai fini della prova della qualifica di amministratore di fatto è necessario dimostrare che l’ingerenza della persona, priva della corrispondente investitura formale, rilevi avere carattere di sistematicità e completezza: nell’impartire le direttive l’amministratore di fatto deve svolgere in via sistematica e continua le attività tipiche dell’amministratore, quali ad esempio la gestione dei rapporti continui con i clienti e fornitori, la direzione del personale, l’assunzione di un potere decisionale tale da condizionare le scelte operative ed organizzative della società, la gestione dei rapporti con il ceto bancario o la facoltà di operare sul conto corrente. (Nel caso di specie il Tribunale ha respinto la domanda in quanto l’attrice non ha dato prova della qualifica di amministratore di fatto del convenuto, né che avesse partecipato alla conclusione dell’operazione negoziate con il proposito di non adempiere né che avesse formulato o indotto a formulare contestazioni infondate, né, infine, avesse indotto poi la società a non pagare il prezzo).</p>
<p> a cura di Mario Furno</p>


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		<title>Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali.</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2024/09/27/responsabilita-degli-amministratori-verso-i-creditori-sociali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabrina Fattore]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 17:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2043 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2476 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[azione di responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 18.04.2024, n. 1107/2024 L’azione di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali di cui all’art. 2476, VI comma, c.c. presuppone che i primi abbiano posto in essere condotte inosservanti degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e che quest’ultimo, in conseguenza di tali condotte, risulti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 18.04.2024, n. 1107/2024</p>
<p>L’azione di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali di cui all’art. 2476, VI comma, c.c. presuppone che i primi abbiano posto in essere condotte inosservanti degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e che quest’ultimo, in conseguenza di tali condotte, risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (cd. danno indiretto).</p>
<p>Si tratta di un’azione di natura extracontrattuale, nella quale spetta all’attore allegare e provare specificatamente la condotta che assume inadempiente o dannosa, il profilo di dolo o colpa in capo all’amministratore, il danno e il nesso di causalità con la condotta (nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda svolta dal creditore sociale verso l’amministratore, in ragione del fatto che gli atti di mala gestio pregiudizievoli e lesivi del suo diritto di credito non erano stati specificatamente e tempestivamente indicati nei loro estremi fattuali al momento della domanda stessa).</p>
<p>a cura di Sabrina Fattore</p>


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		<title>Responsabilità del liquidatore verso i creditori e onere della prova</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2022/02/08/responsabilita-del-liquidatore-verso-i-creditori-e-onere-della-prova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Osservatorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2043 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2489 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2495 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2740 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[liquidatore]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 08 febbraio 2022, n. 211/2022 a responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori è di natura extracontrattuale, non sussistendo alcun rapporto obbligatorio tra il liquidatore e i creditori della società posta in liquidazione. In applicazione dei principi che regolamentano la ripartizione degli oneri probatori, grava sul [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 08 febbraio 2022, n. 211/2022</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph"> a responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori è di natura extracontrattuale, non sussistendo alcun rapporto obbligatorio tra il liquidatore e i creditori della società posta in liquidazione.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">In applicazione dei principi che regolamentano la ripartizione degli oneri probatori, grava sul creditore insoddisfatto l’onere di dimostrare il proprio credito, ed altresì di dimostrare che il mancato pagamento è dipeso da un comportamento negligente del liquidatore, posto in essere in violazione dei doveri che sono propri della funzione posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, e quindi, principalmente, dall’art. 2489 cc, che richiama espressamente le norme in materia di responsabilità degli amministratori. È poi onere del creditore dimostrare il nesso causale tra la condotta del liquidatore ed il danno patito ed altresì dimostrare il danno stesso. Il creditore è onerato di provare che il proprio credito era conosciuto dal liquidatore o comunque conoscibile con l’ordinaria diligenza ed, altresì, dimostrare l’esistenza di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare almeno parzialmente il suo credito, qualora il liquidatore si fosse attenuto ai canoni di diligenza richiesti dall’incarico, oppure dare prova di una condotta colposa o dolosa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di massa attiva.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Il rispetto del principio della par condicio creditorum costituisce un corretto parametro per valutare la diligenza del liquidatore e, di converso, la sua violazione può certamente essere considerata quale idonea a costituire una lesione dei diritti dei creditori, avvenuta per opera del liquidatore nella fase di liquidazione del patrimonio della società, a prescindere dall’apertura di una procedura concorsuale, valendo detto principio come criterio generale per disciplinare la fase di pagamento dei debiti sociali nel corso della liquidazione.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">A cura di Stefania Traniello Gradassi </p>



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