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	<title>art. 2407 c.c. &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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	<description>Camera Civile &#039;Giulio Partesotti&#039;</description>
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	<title>art. 2407 c.c. &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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	<item>
		<title>Responsabilità dei sindaci per mancata attivazione degli strumenti previsti dalla legge.</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/09/28/responsabilita-dei-sindaci-per-mancata-attivazione-degli-strumenti-previsti-dalla-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Vedovato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 17:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 19 luglio 2025, n. 3726 L’azione di responsabilità proposta dal Fallimento contro gli amministratori non diventa inammissibile né improcedibile a seguito dell’omologazione della proposta di concordato fallimentare con cessione all’assuntore delle azioni di massa. La sentenza pronunciata dal Tribunale Fallimentare che, nel rigettare l’opposizione proposta dai [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 19 luglio 2025, n. 3726</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  L’azione di responsabilità proposta dal Fallimento contro gli amministratori non diventa inammissibile né improcedibile a seguito dell’omologazione della proposta di concordato fallimentare con cessione all’assuntore delle azioni di massa.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  La sentenza pronunciata dal Tribunale Fallimentare che, nel rigettare l’opposizione proposta dai sindaci avverso la mancata ammissione al passivo dei loro crediti per compensi, abbia dichiarato che gli stessi erano venuti meno ai loro doveri di diligenza nel vigilare sul corretto operato degli amministratori, non ha valenza di giudicato nel giudizio promosso per l’accertamento della responsabilità dei sindaci, poiché quella statuizione ha efficacia limitata all’ambito concorsuale.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  L’approvazione da parte dell’assemblea al compimento di una determinata operazione, non esonera gli amministratori da responsabilità per gli atti compiuti per attuarla, qualora dalla stessa sia derivato un danno per la società.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  L’omessa adozione da parte dei sindaci di provvedimenti a rilevanza esterna – quali la convocazione dell’assemblea dei soci ex art. 2406 c.c. ovvero l’attivazione del procedimento di denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409, ultimo comma, c.c. – pur nella consapevolezza della criticità della situazione, costituisce inadempimento dei doveri posti dalla legge in capo all’organo di controllo da dui discende la loro responsabilità in solido con gli amministratori per i danni cagionati alla società.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  La nuova formulazione dell’art. 2407 c.c. introdotta dalla legge n. 35/2025, entrata in vigore il 12.4.2025 &#8211; che ha introdotto una limitazione al quantum<em> </em>del risarcimento del danno nelle ipotesi di responsabilità colposa, ha previsto uno specifico dies a quo<em> </em>del termine quinquennale di prescrizione e ha eliminato l’espressa previsione del vincolo di solidarietà tra amministratori e sindaci quando la responsabilità di questi ultimi derivi dall’omessa vigilanza sull’operato degli amministratori – non si applica ai giudizi pendenti.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  A cura di Luca Vedovato
</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-ffe0f724-4c92-46fa-bd93-885e333e3298" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/09/Sentenza-n.-3726-2025-pubbl.-il-19.07.2025.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza n. 3726-2025 pubbl. il 19.07.2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/09/Sentenza-n.-3726-2025-pubbl.-il-19.07.2025.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-ffe0f724-4c92-46fa-bd93-885e333e3298">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla responsabilità di amministratori e sindaci. La prescrizione dell&#8217;azione e l&#8217;irretroattività del nuovo art. 2407 c.c.</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/07/16/sulla-responsabilita-di-amministratori-e-sindaci-la-prescrizione-dellazione-e-lirretroattivita-del-nuovo-art-2407-c-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Cendron]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 13:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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		<category><![CDATA[curatore]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione]]></category>
		<category><![CDATA[sindaci]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 28 luglio 2025, n. 3879/2025 Il curatore può esercitare entrambe le azioni di responsabilità, quella sociale e quella dei creditori, entro il termine prescrizionale di cinque anni che (i) per la prima, decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 28 luglio 2025, n. 3879/2025</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il curatore può esercitare entrambe le azioni di responsabilità, quella sociale e quella dei creditori, entro il termine prescrizionale di cinque anni che <em>(i)</em> per la prima, decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società, mentre <em>(ii)</em> per la seconda decorre dall’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti, normalmente coincidente con l’apertura della procedura concorsuale salva prova contraria (nel caso di specie, il termine di prescrizione dell’azione dei creditori è stato fatto decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della delibera di messa in liquidazione della società, momento a partire dal quale risultava conclamato il preesistente stato di eccedenza delle passività in cui si trovava la società).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La prescrizione dell’azione di responsabilità rimane sospesa per l’intera durata della carica degli amministratori come previsto dall’art. 2941, comma 1, n. 7, c.c. che, essendo norma di carattere eccezionale e tassativo, non trova applicazione per i sindaci.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tutti gli amministratori, anche quelli “non operativi”, sono tenuti a concorrere paritariamente alla redazione del bilancio e dunque, in funzione di ciò, a rendersi pienamente edotti dei fatti sociali e ad accertare il verificarsi di una causa di scioglimento della società.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La modifica dell’art. 2407 c.c., ad opera della l. n. 35/2025, non può trovare applicazione retroattiva per tre ordini di ragioni: <em>(i) </em>ciò non è stato espressamente previsto dal legislatore; <em>(ii)</em> il nuovo testo prevede dei veri e propri limiti massimi al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dei sindaci, così procedendo a decurtare il risarcimento di un diritto invero già sorto; <em>(iii)</em> la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale e non processuale, per cui non può trovare applicazione il criterio del <em>tempus regit actum</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">                                                                                                                                                 a cura di Elisa Cendron</p>





<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-d8e2176e-00d6-4261-8800-a86fb4b3087d" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/07/2634_2018-RG-2.pdf">2634_2018 RG</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/07/2634_2018-RG-2.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-d8e2176e-00d6-4261-8800-a86fb4b3087d">Download</a></div>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla responsabilità dei sindaci e l&#8217;irretroattività del &#8220;nuovo&#8221; art. 2407 c.c.</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/04/15/sulla-responsabilita-dei-sindaci-e-lirretroattivita-del-nuovo-art-2407-cc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Cendron]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 16:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2407 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[azione di responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 4 luglio 2025, n. 3443/2025 Il contratto con cui una spa, successivamente dichiarata fallita, cede la sua partecipazione totalitaria a una neocostituita srl, largamente riconducibile alla medesima compagine sociale e alla medesima governance, pattuendo che la parte più significativa del prezzo venga corrisposta mediante surrogazione (della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 4 luglio 2025, n. 3443/2025</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il contratto con cui una spa, successivamente dichiarata fallita, cede la sua partecipazione totalitaria a una neocostituita srl, largamente riconducibile alla medesima compagine sociale e alla medesima <em>governance</em>, pattuendo che la parte più significativa del prezzo venga corrisposta mediante surrogazione (della cessionaria in uno o più debiti maturati dalla cedente nei confronti di terzi), costituisce un mezzo specificamente concertato per l’elusione della <em>par condicio creditorum </em>(la cessionaria, in concreto, pagava direttamente i creditori non privilegiati di interesse strategico). Al collegio sindacale spetta(va) verificare l’andamento effettivo dei pagamenti per intervenire prontamente, sia mediante specifici rilievi all’organo gestorio sia agendo in responsabilità contro gli amministratori: l’omesso intervento, rispetto alla violazione della <em>par condicio</em>, è fonte di responsabilità per i sindaci (in concorso con gli amministratori).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il limite al risarcimento introdotto dalla l. n. 35/2025 nel secondo comma dell’art. 2407 c.c., che commisura la responsabilità dei sindaci a un multiplo del compenso annuo percepito, non può trovare applicazione a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. E ciò per due ragioni: in primo luogo perché la norma non stabilisce in alcun modo la propria retroattività; in secondo luogo, per superare il principio generale indicato dall’art. 11 delle preleggi, occorrerebbe che la disciplina, in mancanza di esplicite indicazioni, avesse un portato ineludibilmente indicativo, per il suo intrinseco contenuto, della finalità di regolare anche il pregresso, ma tale evenienza non ricorre.</p>



<p class="wp-block-paragraph">a cura di Elisa Cendron</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-32d69573-6414-4c44-a53c-24610c6cf0b2" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/04/n.-3405_2022-RG-3.pdf">n. 3405_2022 RG</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/04/n.-3405_2022-RG-3.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-32d69573-6414-4c44-a53c-24610c6cf0b2">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore per il c.d. danno “diretto” e “da prospetto”</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/02/07/responsabilita-degli-amministratori-dei-sindaci-e-del-revisore-per-il-c-d-danno-diretto-e-da-prospetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 08:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Revisori]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 15 d.lgs. 27/01/2010 n. 39]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2395 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2407 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 94 Tuf]]></category>
		<category><![CDATA[azione di responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[C.T.U.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/?p=6954</guid>

					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 07 novembre 2024, n. 3942/2024   Art. 2395; art. 2407; art. 15 D.Lgs 38/2010; art. 94 T.U.F.;   Il fondamento della domanda nei confronti degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile per il risarcimento c.d. danno diretto (artt. 2395 e 2407 c.c. e art. 15 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a id="post-6954-_Hlk190791838"></a>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 07 novembre 2024, n. 3942/2024</p>
<p> </p>
<p>Art. 2395; art. 2407; art. 15 D.Lgs 38/2010; art. 94 T.U.F.;</p>
<p> </p>
<p>Il fondamento della domanda nei confronti degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile per il risarcimento c.d. danno diretto (artt. 2395 e 2407 c.c. e art. 15 del D. Lgs. n. 39/2010) e la responsabilità c.d. “da prospetto” (art. 94, comma 8, T.U.F.) è l’erroneità/falsità delle risultanze del bilancio relativamente ai crediti verso la clientela e alla svalutazione dei medesimi. <br />La dimostrazione di tale circostanza presuppone l’espletamento di una C.T.U. che analizzi la documentazione contabile della società relativa alle singole posizioni creditorie verso i clienti e le caratteristiche di queste ultime, come la tipologia del contratto, la natura e la persistenza dell’esposizione debitoria del cliente, l’andamento del rapporto, le prospettive di rientro, l’esistenza di contenziosi, la presenza di garanzie e la loro natura, l’effettuazione di segnalazioni alla Centrale Rischi, il grado di solidità finanziaria del cliente, ecc. <br />Soltanto attraverso questa analisi, infatti, è possibile stabilire se e in che misura effettivamente la svalutazione dei crediti verso la clientela operata in bilancio sia stata corretta, la portata dell’eventuale falsità/errore, la percepibilità della stessa da parte dei convenuti e – previa effettuazione delle necessarie rettifiche – quale sarebbe stato il corretto valore delle azioni. (Nel caso di specie gli attori non avevano prodotto la documentazione necessaria, la quale neppure aveva formato oggetto di specifica richiesta di ordine di esibizione, così che stante l’opposizione al consenso opposta da uno dei convenuti il CTU non aveva il potere contabile di acquisire la documentazione assente).</p>
<p>a cura di Mario Furno</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-77e0b0be-1d44-4ffa-92fc-4dd9a74a900a" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Sentenza-n.-3942-2024-pubbl.-il-07-11-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza n. 3942-2024 pubbl. il 07-11-2024</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Sentenza-n.-3942-2024-pubbl.-il-07-11-2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-77e0b0be-1d44-4ffa-92fc-4dd9a74a900a">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Responsabilità amministratori e sindaci verso la società e vincolo di solidarietà</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2022/03/23/responsabilita-amministratori-e-sindaci-verso-la-societa-e-vincolo-di-solidarieta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Osservatorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 11:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Sindaci]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 103 c.p.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 1292 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 146 L.F.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2407 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[transazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/?p=5568</guid>

					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 23.03.2022, n. 571/2022 L’azione di responsabilità, promossa contro gli organi di gestione e di controllo della società, instaura un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un’obbligazione solidale passiva tra gli amministratori ed i sindaci con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia  Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 23.03.2022, n. 571/2022</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">L’azione di responsabilità, promossa contro gli organi di gestione e di controllo della società, instaura un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un’obbligazione solidale passiva tra gli amministratori ed i sindaci con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di amministratori e di sindaci di una società, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio, neppure nel caso in cui, in presenza di una transazione raggiunta tra la società ed alcuni tra i convenuti, riguardante le quote di debito delle parti transigenti ed avente l’effetto di sciogliere anche il vincolo di solidarietà passiva, si renda necessario graduare la responsabilità propria e degli altri condebitori solidali nei rapporti interni, all’esito di un accertamento che dovrà necessariamente riferirsi, in via incidentale, anche alle condotte tenute dalle parti transigenti (Cass. n. 7907/2012 e Cass. n. 2436/2013).</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Consegue che l’intervenuta transazione, sciogliendo il vincolo di solidarietà tra i transigenti e gli altri asseriti corresponsabili, fa cessare la necessità della permanenza in giudizio dei transigenti medesimi, sia in riferimento alle domande di accertamento delle quote interne di asserita responsabilità solidale proposte dai convenuti non transigenti nei confronti di questi ultimi, sia in riferimento alle domande di accertamento delle quote interne di responsabilità proposte dai transigenti stessi nei confronti degli altri asserti corresponsabili, quote che ben possono essere accertate in via incidentale anche per quanto attiene alla posizione dei transigenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">A cura di Stefania Traniello Gradassi </p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-ba0f6b37-5b3c-4497-a5a0-47f97a76a5e1" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/02/571-22.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">571-22</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/02/571-22.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-ba0f6b37-5b3c-4497-a5a0-47f97a76a5e1">Download</a></div>
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