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	<title>arbitrato &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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	<description>Camera Civile &#039;Giulio Partesotti&#039;</description>
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	<title>arbitrato &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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		<title>Eccezione di compromesso e fidejussione; Competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Osservatorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 08:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[arbitrato]]></category>
		<category><![CDATA[art. 3 d.lgs.27/06/2003]]></category>
		<category><![CDATA[associazione in partecipazione]]></category>
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		<category><![CDATA[eccezione di compromesso]]></category>
		<category><![CDATA[fidejussione]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 09 ottobre 2024, n. 3530/2024 L’introduzione di una clausola arbitrale non può comportare, quale conseguenza, l’operatività, nei confronti del garante, della deroga alla giurisdizione ordinaria convenuta tra le parti dell’obbligazione principale, in forza di un contratto al quale il fidejussore sia rimasto estraneo, qualora l’accettazione della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 09 ottobre 2024, n. 3530/2024</p>
<p>L’introduzione di una clausola arbitrale non può comportare, quale conseguenza, l’operatività, nei confronti del garante, della deroga alla giurisdizione ordinaria convenuta tra le parti dell’obbligazione principale, in forza di un contratto al quale il fidejussore sia rimasto estraneo, qualora l’accettazione della clausola di arbitrato non sia stata espressamente prevista o richiamata nel contratto di fidejussione. <br />Il contratto di associazione in partecipazione non è assoggettato alla competenza specializzata poiché l’associato non ha acquistato la qualità di socio e la fattispecie non dà luogo ad un rapporto societario, né vengono in rilievo le altre fattispecie previste dall’art. 3 d.lgs.168/2003. <br />(Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che il contratto abbia ad oggetto la realizzazione di un’operazione economica realizzata dalla convenuta nell’ambito dell’esercizio di attività di impresa non è sufficiente ad incardinare la competenza innanzi alla Sezione specializzata, poiché l’associato non ha acquistato la qualità di socio e la fattispecie non dà luogo ad un rapporto societario, né vengono in rilievo le altre fattispecie previste dall’art. 3 d.lgs. 168/2003. Il garante, laddove non abbia accettato espressamente la clausola arbitrale contenuta nell’obbligazione principale non è soggetto alla stessa, rimanendo estraneo a tale obbligazione).</p>
<p>a cura di Martina Savegnago</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-4ab005e9-12fd-4914-8b14-46705d112fdc" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Sentenza-n.-3530-2024-pubbl.-il-09-10-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza n. 3530-2024 pubbl. il 09-10-2024</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Sentenza-n.-3530-2024-pubbl.-il-09-10-2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-4ab005e9-12fd-4914-8b14-46705d112fdc">Download</a></div>
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		<title>Eccezione di compromesso arbitrale; esercizio in via cautelare del diritto del socio alla revoca dell’amministratore e ad essere informato</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/02/04/eccezione-di-compromesso-arbitrale-esercizio-in-via-cautelare-del-diritto-del-socio-alla-revoca-dellamministratore-e-ad-essere-informato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 18:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[arbitrato]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2476 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 832 c.p.c.]]></category>
		<category><![CDATA[eccezione di incompetenza]]></category>
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					<description><![CDATA[In caso di clausola statutaria che preveda un arbitrato amministrato, ai sensi dell’art. 832 c.p.c. si applica il testo del regolamento in vigore al momento dell’introduzione del procedimento arbitrale e ciò a prescindere dal fatto che tale testo possa essere diverso da quello vigente dalla stipulazione della clausola arbitrale, rimanendo comunque salva la volontà delle [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In caso di clausola statutaria che preveda un arbitrato amministrato, ai sensi dell’art. 832 c.p.c. si applica il testo del regolamento in vigore al momento dell’introduzione del procedimento arbitrale e ciò a prescindere dal fatto che tale testo possa essere diverso da quello vigente dalla stipulazione della clausola arbitrale, rimanendo comunque salva la volontà delle parti di introdurre nella clausola una differente previsione. <br />La competenza per la domanda cautelare di revoca ex art. 2476 c.c. attiene a diritti disponibili, così che può subire l’eccezione di compromesso. Ciò a differenza del diritto dei soci al controllo della documentazione sociale: detto diritto non può essere compresso dalla volontà delle parti se non <em>in melius</em>, e dunque deve ritenersi indisponibile. <br />Il diritto di ispezione del socio non può estendersi ad ogni informazione delle controllate, ma soltanto a informazioni e a documenti specificamente individuati e nei limiti in cui questi siano nella disponibilità della controllante. (Nel caso di specie il regolamento della Curia Mercatorum in vigore nel momento di introduzione della clausola arbitrale non prevedeva la competenza cautelare degli arbitri. Successivamente il regolamento è stato modificato introducendo la competenza arbitrale. Trattandosi di arbitrato amministrato, il Tribunale ha ritenuto applicabile il regolamento così modificato avendo verificato che la clausola statutaria non disponeva diversamente. Il potere cautelare degli arbitri è stato ritenuto sussistere in relazione ai diritti disponibili – in specie la revoca cautelare dell’amministratore – e non per i diritti indisponibili, qual è quello di informazione e consultazione).</p>
<p> a cura di Mario Furno</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-e673d6fa-fcbb-4c19-81b0-1aa9abf5b2a6" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Ordinanza-RG-10017-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ordinanza RG 10017-2024</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Ordinanza-RG-10017-2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-e673d6fa-fcbb-4c19-81b0-1aa9abf5b2a6">Download</a></div>
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		<item>
		<title>Compromettibilità in arbitrato di controversie afferenti l&#8217;impugnazione di delibere assembleari</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2022/06/30/compromettibilita-in-arbitrato-di-controversie-afferenti-limpugnazione-di-delibere-assembleari-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabrina Fattore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 13:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[arbitrato]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2336 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2377 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2378 c.c.]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 30 giugno 2022, n.1270/2022 Al fine di valutare la compromettibilità in arbitrato di controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari occorre distinguere le deliberazioni da cui scaturiscono controversie su diritti disponibili &#8211; e dunque arbitrabili – da quelle che attengono a diritti indisponibili, e come [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 30 giugno 2022, n.1270/2022</p>



<p class="has-text-align-left wp-block-paragraph">Al fine di valutare la compromettibilità in arbitrato di controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari occorre distinguere le deliberazioni da cui scaturiscono controversie su diritti disponibili &#8211; e dunque arbitrabili – da quelle che attengono a diritti indisponibili, e come tali non compromettibili in arbitri.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Attengono a diritti indisponibili le questioni che implicano la violazione di norme inderogabili, sottratte alla regolamentazione privata delle parti, in quanto aventi carattere imperativo, deputate a proteggere gli interessi non solo dei singoli soci, ma anche dei terzi che entrino in relazione con la società.</p>



<p class="has-text-align-justify wp-block-paragraph">Sulla scorta di tale principio si riferiscono a diritti indisponibili solo le controversie relative all’impugnazione di delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità non sanabili e rilevabili anche d’ufficio dal giudice (nella specie il Tribunale ha accolto l’eccezione di compromesso arbitrale in relazione all’impugnazione di una delibera assembleare asseritamente nulla per omessa convocazione del socio e/o presunto reato di illecita influenza dell’assemblea ex art. 2336 c.c., trattandosi di ipotesi di nullità che, pregiudicando essenzialmente i diritti del socio di minoranza, non rientrano in quelle aventi carattere indisponibile).</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">a cura di Sabrina Fattore</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-d32e978f-0ae5-4874-8316-fd2ca4a00e62" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/03/1270-22.pdf">1270-22</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/03/1270-22.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-d32e978f-0ae5-4874-8316-fd2ca4a00e62">Download</a></div>
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		<title>Eccezione di compromesso, adesione dell&#8217;attore  e regolazione delle spese di causa</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2020/06/04/eccezione-di-compromesso-adesione-dellattore-e-regolazione-delle-spese-di-causa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Osservatorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[arbitrato]]></category>
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					<description><![CDATA[2022Sentenza-n.-322_2020.pdf]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="bottonepdf"><a href="/upload/2022Sentenza-n.-322_2020.pdf" target="_blank" rel="noopener">2022Sentenza-n.-322_2020.pdf</a></span></p>
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