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	<title>art. 2380 bis c.c. &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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	<description>Camera Civile &#039;Giulio Partesotti&#039;</description>
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		<title>Prova della posizione del soggetto quale amministratore di fatto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 16:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di fatto]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2380 bis c.c.]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 07 gennaio 2025, n. 61/2025 L’amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un’efficace investitura assembleare; (ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; (iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 07 gennaio 2025, n. 61/2025</p>
<p>L’amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un’efficace investitura assembleare; (ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; (iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. In mancanza quindi di una efficace investitura assembleare occorre la prova concreta dei caratteri di sistematicità e completezza dell’ingerenza organica del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, ovvero in qualunque settore gestionale di tale attività. (Nel caso in esame il Tribunale ha respinto la domanda volta ad accertare la posizione di amministratore di fatto in quanto non vi era la concreta prova che il soggetto avesse svolto le funzioni di amministratore nelle varie fasi della sequenza organizzativa con carattere di sistematicità e continuità, né che le mansioni fossero svolte in piena autonomia, risultando detto soggetto indicato quale referente o sostituto dell’amministratore di diritto al quale veniva affiancato. Inoltre, non vi era prova della partecipazione del soggetto alle scelte strategiche relative alla gestione della società o che esercitasse i poteri tipici dell’attività gestoria come l’attività amministrativa o il rapporto con gli istituti bancari, né, da ultimo, che concorresse alla tenuta delle scritture contabili o alla redazione del bilancio).</p>
<p>A cura di Mario Furno</p>


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		<title>La gestione esclusiva di un amministratore e la responsabilità degli amministratori non delegati</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2024/06/25/la-gestione-esclusiva-di-un-amministratore-e-la-responsabilita-degli-amministratori-non-delegati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Osservatorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 08:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Società cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2380 bis c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2392 c.c.]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in Materia di Impresa, 15 febbraio 2024 n. 489/2024 Sono responsabili in via solidale, in quanto rientranti nella fattispecie dell’illecito aquiliano, i consulenti che hanno preordinato con l’amministratore la copertura formale volta a sottrarre liquidità alla società consistente in incarichi negoziali, totalmente superflui, di redazione e pagamento imposte nonché aventi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in Materia di Impresa, 15 febbraio 2024 n. 489/2024</p>
<p>Sono responsabili in via solidale, in quanto rientranti nella fattispecie dell’illecito aquiliano, i consulenti che hanno preordinato con l’amministratore la copertura formale volta a sottrarre liquidità alla società consistente in incarichi negoziali, totalmente superflui, di redazione e pagamento imposte nonché aventi ad oggetto strategie e piani operativi rimasti solamente apparenti. <br />L’accettazione da parte di alcuni dipendenti di essere membri del CdA -seppur quali meri consiglieri non delegati- non giustifica l’inerzia degli stessi di fronte alla gestione realizzata dal Presidente del CdA, in via esclusiva e all’insaputa degli stessi, neppure alla luce della loro limitata perizia. <br />Gli amministratori non delegati sono tenuti all’adempimento dei doveri loro attribuiti dalla legge ad occuparsi come organo della gestione della società (2380bis c.c.): pertanto, operando nell’organo, sono tenuti a partecipare alle deliberazioni in modo consapevole e informato; e sono tenuti a farlo con la diligenza richiesta dalla natura del loro incarico e dalle loro responsabilità (2392 c.c.), il che rende non scusabile la stessa imperizia. Inoltre, gli amministratori non delegati sono tenuti ad assumere concrete iniziative volte a recuperare e/o sanare la situazione illegittimamente realizzata dall’amministratore infedele, scaturendo dall’inerzia ulteriori uscite indebite a danno della società. (nel caso di specie, i dipendenti di una cooperativa membri del CdA, privi di deleghe, avevano opposto alla contestata responsabilità sia l’aver assunto l’incarico per mero spirito di servizio sia di essere stati tenuti all’oscuro della gestione da parte dell’amministratore ponendo in essere poi delle reazioni commisurate pure al loro grado di diligenza. Il Tribunale ha dichiarato sussistere la responsabilità degli amministratori non delegati pur riconoscendo che i meri consiglieri erano stati effettivamente esclusi dalla amministrazione e dalla costruzione negoziale volta a creare danno alla società).</p>
<p> a cura di Martina Savegnago</p>


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