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	<title>sindaci &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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	<description>Camera Civile &#039;Giulio Partesotti&#039;</description>
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	<title>sindaci &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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		<title>Responsabilità dei sindaci per mancata attivazione degli strumenti previsti dalla legge.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luca Vedovato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 17:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
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		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 19 luglio 2025, n. 3726 L’azione di responsabilità proposta dal Fallimento contro gli amministratori non diventa inammissibile né improcedibile a seguito dell’omologazione della proposta di concordato fallimentare con cessione all’assuntore delle azioni di massa. La sentenza pronunciata dal Tribunale Fallimentare che, nel rigettare l’opposizione proposta dai [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 19 luglio 2025, n. 3726</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  L’azione di responsabilità proposta dal Fallimento contro gli amministratori non diventa inammissibile né improcedibile a seguito dell’omologazione della proposta di concordato fallimentare con cessione all’assuntore delle azioni di massa.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  La sentenza pronunciata dal Tribunale Fallimentare che, nel rigettare l’opposizione proposta dai sindaci avverso la mancata ammissione al passivo dei loro crediti per compensi, abbia dichiarato che gli stessi erano venuti meno ai loro doveri di diligenza nel vigilare sul corretto operato degli amministratori, non ha valenza di giudicato nel giudizio promosso per l’accertamento della responsabilità dei sindaci, poiché quella statuizione ha efficacia limitata all’ambito concorsuale.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  L’approvazione da parte dell’assemblea al compimento di una determinata operazione, non esonera gli amministratori da responsabilità per gli atti compiuti per attuarla, qualora dalla stessa sia derivato un danno per la società.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  L’omessa adozione da parte dei sindaci di provvedimenti a rilevanza esterna – quali la convocazione dell’assemblea dei soci ex art. 2406 c.c. ovvero l’attivazione del procedimento di denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409, ultimo comma, c.c. – pur nella consapevolezza della criticità della situazione, costituisce inadempimento dei doveri posti dalla legge in capo all’organo di controllo da dui discende la loro responsabilità in solido con gli amministratori per i danni cagionati alla società.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  La nuova formulazione dell’art. 2407 c.c. introdotta dalla legge n. 35/2025, entrata in vigore il 12.4.2025 &#8211; che ha introdotto una limitazione al quantum<em> </em>del risarcimento del danno nelle ipotesi di responsabilità colposa, ha previsto uno specifico dies a quo<em> </em>del termine quinquennale di prescrizione e ha eliminato l’espressa previsione del vincolo di solidarietà tra amministratori e sindaci quando la responsabilità di questi ultimi derivi dall’omessa vigilanza sull’operato degli amministratori – non si applica ai giudizi pendenti.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  A cura di Luca Vedovato
</p>



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		<title>Sulla responsabilità di amministratori e sindaci. La prescrizione dell&#8217;azione e l&#8217;irretroattività del nuovo art. 2407 c.c.</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/07/16/sulla-responsabilita-di-amministratori-e-sindaci-la-prescrizione-dellazione-e-lirretroattivita-del-nuovo-art-2407-c-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Cendron]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 13:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 28 luglio 2025, n. 3879/2025 Il curatore può esercitare entrambe le azioni di responsabilità, quella sociale e quella dei creditori, entro il termine prescrizionale di cinque anni che (i) per la prima, decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 28 luglio 2025, n. 3879/2025</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il curatore può esercitare entrambe le azioni di responsabilità, quella sociale e quella dei creditori, entro il termine prescrizionale di cinque anni che <em>(i)</em> per la prima, decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società, mentre <em>(ii)</em> per la seconda decorre dall’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti, normalmente coincidente con l’apertura della procedura concorsuale salva prova contraria (nel caso di specie, il termine di prescrizione dell’azione dei creditori è stato fatto decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della delibera di messa in liquidazione della società, momento a partire dal quale risultava conclamato il preesistente stato di eccedenza delle passività in cui si trovava la società).</p>



<p class="wp-block-paragraph">La prescrizione dell’azione di responsabilità rimane sospesa per l’intera durata della carica degli amministratori come previsto dall’art. 2941, comma 1, n. 7, c.c. che, essendo norma di carattere eccezionale e tassativo, non trova applicazione per i sindaci.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tutti gli amministratori, anche quelli “non operativi”, sono tenuti a concorrere paritariamente alla redazione del bilancio e dunque, in funzione di ciò, a rendersi pienamente edotti dei fatti sociali e ad accertare il verificarsi di una causa di scioglimento della società.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La modifica dell’art. 2407 c.c., ad opera della l. n. 35/2025, non può trovare applicazione retroattiva per tre ordini di ragioni: <em>(i) </em>ciò non è stato espressamente previsto dal legislatore; <em>(ii)</em> il nuovo testo prevede dei veri e propri limiti massimi al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dei sindaci, così procedendo a decurtare il risarcimento di un diritto invero già sorto; <em>(iii)</em> la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale e non processuale, per cui non può trovare applicazione il criterio del <em>tempus regit actum</em>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">                                                                                                                                                 a cura di Elisa Cendron</p>





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