Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Invalidità della delibera assembleare e limiti all’ammissibilità della querela di falso

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 23 maggio 2022 n. 982/2022

Con riferimento alle scritture private, come una delibera societaria non rogata, la querela di falso può essere fatta valere solo in caso di falsità materiale e non anche di falsità ideologica, potendo in tal ultimo caso provarsi la non veridicità delle dichiarazioni rese nell’assemblea con ogni mezzo di prova. Eventuali decisioni assunte dai soci dopo la chiusura formale dell’assemblea non hanno rilevanza alcuna se non frutto di una consultazione, seppur deformalizzata, totalitaria (nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato nulla la delibera assembleare di distribuzione degli utili in quanto assunta in via informale dopo la conclusione dell’assemblea e senza la presenza di tutti i soci).

a cura di Francesca Gambato Caberlotto

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