Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 6 giugno 2022, n. 1066/2022
Nell’azione di responsabilità di cui all’art. 2395 del Codice civile, se il terzo contesta l’inadempimento della società per non avere rispettato gli obblighi ad essa derivanti da un rapporto contrattuale, gli amministratori rispondono solo qualora vengano dedotti loro specifici comportamenti dolosi o colposi tali da cagionare, di per sé stessi, un danno diretto ai terzi. In tale evenienza la responsabilità degli amministratori si aggiunge – senza sostituirla o sopprimerla – a quella della società per l’inadempimento (nella fattispecie esaminata il liquidatore è stato ritenuto responsabile e condannato al risarcimento dei danni per non avere provveduto alla restituzione dell’azienda e al pagamento dei canoni al titolare della stessa, successivamente alla scadenza del contratto di affitto d’azienda).
A cura di Luca Vedovato