Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 24 giugno 2022, n. 1223/2022
Il mancato adeguamento dello statuto di una società alle nuove norme di carattere derogabile introdotte dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6/2003 comporta conseguenze differenti a seconda che, nello statuto previgente, la volontà dei soci fosse quella di adottare una disciplina pattizia specifica, derogatoria della disciplina legislativa , escludendo quindi il recepimento automatico di qualsiasi loro successivo cambiamento, (c.d. rinvio fisso) ovvero fosse quello di sposare semplicemente le norme dettate dalla legge di riferimento al momento dell’applicazione della clausola, dal legislatore valutate come le regole adeguate al momento storico di riferimento (rinvio mobile). Nel primo caso, le norme statutarie, in quanto espressione della volontà dei soci, sopravvivono alle modifiche legislative; nel secondo caso, trattandosi di norme che si limitano a rinviare alla disciplina previgente, devono ritenersi assoggettate al recepimento automatico di ogni modifica legislativa che introduca una nuova disciplina della materia, salvo che l’assemblea, successivamente alla riforma, abbia adottato deliberazioni in contrario.
A cura di Alberto Gianola