Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 30 giugno 2022, n.1270/2022
Al fine di valutare la compromettibilità in arbitrato di controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari occorre distinguere le deliberazioni da cui scaturiscono controversie su diritti disponibili – e dunque arbitrabili – da quelle che attengono a diritti indisponibili, e come tali non compromettibili in arbitri.
Attengono a diritti indisponibili le questioni che implicano la violazione di norme inderogabili, sottratte alla regolamentazione privata delle parti, in quanto aventi carattere imperativo, deputate a proteggere gli interessi non solo dei singoli soci, ma anche dei terzi che entrino in relazione con la società.
Sulla scorta di tale principio si riferiscono a diritti indisponibili solo le controversie relative all’impugnazione di delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità non sanabili e rilevabili anche d’ufficio dal giudice (nella specie il Tribunale ha accolto l’eccezione di compromesso arbitrale in relazione all’impugnazione di una delibera assembleare asseritamente nulla per omessa convocazione del socio e/o presunto reato di illecita influenza dell’assemblea ex art. 2336 c.c., trattandosi di ipotesi di nullità che, pregiudicando essenzialmente i diritti del socio di minoranza, non rientrano in quelle aventi carattere indisponibile).
a cura di Sabrina Fattore