Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Compromettibilità in arbitrato di controversie afferenti l’impugnazione di delibere assembleari

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 30 giugno 2022, n.1270/2022

Al fine di valutare la compromettibilità in arbitrato di controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari occorre distinguere le deliberazioni da cui scaturiscono controversie su diritti disponibili – e dunque arbitrabili – da quelle che attengono a diritti indisponibili, e come tali non compromettibili in arbitri.

Attengono a diritti indisponibili le questioni che implicano la violazione di norme inderogabili, sottratte alla regolamentazione privata delle parti, in quanto aventi carattere imperativo, deputate a proteggere gli interessi non solo dei singoli soci, ma anche dei terzi che entrino in relazione con la società.

Sulla scorta di tale principio si riferiscono a diritti indisponibili solo le controversie relative all’impugnazione di delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità non sanabili e rilevabili anche d’ufficio dal giudice (nella specie il Tribunale ha accolto l’eccezione di compromesso arbitrale in relazione all’impugnazione di una delibera assembleare asseritamente nulla per omessa convocazione del socio e/o presunto reato di illecita influenza dell’assemblea ex art. 2336 c.c., trattandosi di ipotesi di nullità che, pregiudicando essenzialmente i diritti del socio di minoranza, non rientrano in quelle aventi carattere indisponibile).

a cura di Sabrina Fattore

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