Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 09 ottobre 2024, n. 3530/2024
L’introduzione di una clausola arbitrale non può comportare, quale conseguenza, l’operatività, nei confronti del garante, della deroga alla giurisdizione ordinaria convenuta tra le parti dell’obbligazione principale, in forza di un contratto al quale il fidejussore sia rimasto estraneo, qualora l’accettazione della clausola di arbitrato non sia stata espressamente prevista o richiamata nel contratto di fidejussione.
Il contratto di associazione in partecipazione non è assoggettato alla competenza specializzata poiché l’associato non ha acquistato la qualità di socio e la fattispecie non dà luogo ad un rapporto societario, né vengono in rilievo le altre fattispecie previste dall’art. 3 d.lgs.168/2003.
(Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che il contratto abbia ad oggetto la realizzazione di un’operazione economica realizzata dalla convenuta nell’ambito dell’esercizio di attività di impresa non è sufficiente ad incardinare la competenza innanzi alla Sezione specializzata, poiché l’associato non ha acquistato la qualità di socio e la fattispecie non dà luogo ad un rapporto societario, né vengono in rilievo le altre fattispecie previste dall’art. 3 d.lgs. 168/2003. Il garante, laddove non abbia accettato espressamente la clausola arbitrale contenuta nell’obbligazione principale non è soggetto alla stessa, rimanendo estraneo a tale obbligazione).
a cura di Martina Savegnago