Eccezione di compromesso arbitrale; esercizio in via cautelare del diritto del socio alla revoca dell’amministratore e ad essere informato

In caso di clausola statutaria che preveda un arbitrato amministrato, ai sensi dell’art. 832 c.p.c. si applica il testo del regolamento in vigore al momento dell’introduzione del procedimento arbitrale e ciò a prescindere dal fatto che tale testo possa essere diverso da quello vigente dalla stipulazione della clausola arbitrale, rimanendo comunque salva la volontà delle parti di introdurre nella clausola una differente previsione.
La competenza per la domanda cautelare di revoca ex art. 2476 c.c. attiene a diritti disponibili, così che può subire l’eccezione di compromesso. Ciò a differenza del diritto dei soci al controllo della documentazione sociale: detto diritto non può essere compresso dalla volontà delle parti se non in melius, e dunque deve ritenersi indisponibile.
Il diritto di ispezione del socio non può estendersi ad ogni informazione delle controllate, ma soltanto a informazioni e a documenti specificamente individuati e nei limiti in cui questi siano nella disponibilità della controllante. (Nel caso di specie il regolamento della Curia Mercatorum in vigore nel momento di introduzione della clausola arbitrale non prevedeva la competenza cautelare degli arbitri. Successivamente il regolamento è stato modificato introducendo la competenza arbitrale. Trattandosi di arbitrato amministrato, il Tribunale ha ritenuto applicabile il regolamento così modificato avendo verificato che la clausola statutaria non disponeva diversamente. Il potere cautelare degli arbitri è stato ritenuto sussistere in relazione ai diritti disponibili – in specie la revoca cautelare dell’amministratore – e non per i diritti indisponibili, qual è quello di informazione e consultazione).

 a cura di Mario Furno

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