Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 14 novembre 2024, sentenza n. 4120/2024
Per la determinazione del danno derivante dalla condotta illecita dell’amministratore di una srl, colpevole di aver proseguito l’attività malgrado la perdita di capitale, il giudice può astrattamente ricorrere al criterio dei c.d. netti patrimoniali anche per gli illeciti commessi anteriormente all’entrata in vigore della norma dell’art. 2486, comma 3, c.c., essendo state cristallizzate in legge le elaborazioni della precedente consolidata giurisprudenza.
Concretamente, l’assenza o comunque la inaffidabilità della documentazione contabile per il periodo di carica dell’amministratore convenuto (gravi lacune del libro giornale e assenza dei registri IVA) non consente la ricostruzione del danno secondo il criterio dei c.d. netti patrimoniali. Nemmeno è possibile stimare il danno cagionato dal convenuto nella differenza tra attivo e passivo fallimentare se, come nel caso di specie, l’ammontare del passivo include anche il debito formatosi anteriormente alla sua presa della carica e quindi non a lui imputabile. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto di dover demandare al CTU il computo del danno causalmente riconducibile al convenuto secondo le seguenti modalità: calcolo dell’ammontare complessivo del debito formatosi dal momento in cui il convenuto ha rivestito la carica di amministratore; detrazione, dall’ammontare del debito così calcolato, dell’attivo e dei costi c.d. ineludibili (che sarebbero, cioè, gravati sulla società anche nel caso in cui fosse stata tempestivamente messa in liquidazione).
A cura di Lorenzo Saviane