Trib. Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 30 giugno 2025, n. 26493/2024-1, R.G.
La declaratoria di inefficacia di un (primo) provvedimento di sequestro non preclude la riproposizione di nuova istanza cautelare, a condizione che siano sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Ai fini della sussistenza del fumus boni iuris, la Liquidatela, che abbia esercitato l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore, deve dimostrare l’inadempimento (trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra quest’ultimo e il danno verificatosi, mentre sull’amministratore incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso. Laddove poi sia imputato all’organo amministrativo il mancato incasso di un credito, maturato dalla società in bonis prima del fallimento, non è sufficiente allegare l’inerzia degli amministratori nella riscossione di esso, occorrendo anche allegare e provare che il credito è divenuto inesigibile a causa di quell’inerzia.
Il requisito del periculum in mora, invece, può desumersi sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, egli possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio.
a cura di Sabrina Fattore