Sulla responsabilità dei sindaci e l’irretroattività del “nuovo” art. 2407 c.c.

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 4 luglio 2025, n. 3443/2025

Il contratto con cui una spa, successivamente dichiarata fallita, cede la sua partecipazione totalitaria a una neocostituita srl, largamente riconducibile alla medesima compagine sociale e alla medesima governance, pattuendo che la parte più significativa del prezzo venga corrisposta mediante surrogazione (della cessionaria in uno o più debiti maturati dalla cedente nei confronti di terzi), costituisce un mezzo specificamente concertato per l’elusione della par condicio creditorum (la cessionaria, in concreto, pagava direttamente i creditori non privilegiati di interesse strategico). Al collegio sindacale spetta(va) verificare l’andamento effettivo dei pagamenti per intervenire prontamente, sia mediante specifici rilievi all’organo gestorio sia agendo in responsabilità contro gli amministratori: l’omesso intervento, rispetto alla violazione della par condicio, è fonte di responsabilità per i sindaci (in concorso con gli amministratori).

Il limite al risarcimento introdotto dalla l. n. 35/2025 nel secondo comma dell’art. 2407 c.c., che commisura la responsabilità dei sindaci a un multiplo del compenso annuo percepito, non può trovare applicazione a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. E ciò per due ragioni: in primo luogo perché la norma non stabilisce in alcun modo la propria retroattività; in secondo luogo, per superare il principio generale indicato dall’art. 11 delle preleggi, occorrerebbe che la disciplina, in mancanza di esplicite indicazioni, avesse un portato ineludibilmente indicativo, per il suo intrinseco contenuto, della finalità di regolare anche il pregresso, ma tale evenienza non ricorre.

a cura di Elisa Cendron

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