Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 22 settembre 2022, n. 1630/2022
In caso di illegittimi prelievi disposti da un amministratore a proprio beneficio e costituenti atti distrattivi sussiste, in primo luogo, la responsabilità in via solidale degli amministratori non autori della distrazione: essa si identifica nella violazione, avente carattere omissivo, consistente nel non aver rilevato e reagito alla distrazione dell’autore in ragione dei loro poteri e doveri e alle caratteristiche del caso concreto. Gli amministratori, infatti, hanno l’obbligo di agire in modo informato e di prestare attenzione ad eventuali segnali di allarme, con l’obbligo altresì di reagire in modo adeguato senza che la parentela, la giovane età o l’inesperienza, possano giustificare l’ammissione dato che anche l’imperizia è una delle possibili versioni della colpa. Una vola rilevata la distrazione, gli amministratori – anche se privi di deleghe – hanno0 ampi strumenti di intervento sia interloquendo con l’amministratore sia in sede di CdA ove i rilievi non sarebbero potuti certi sfuggire al Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale è anch’esso responsabile in via solidale con gli amministratori a partire dal momento in cui l’omissione si concreta ed è percepibile dal soggetto danneggiato: la responsabilità poggia su una condotta specifica dei componenti dell’organo di controllo – di carattere omissivo – consistente nella mancata rilevazione delle condotte illecite dell’amministrazione e nel non aver reagito in modo adeguato impedendo il proseguire degli illeciti ed inducendo azioni direttamente o indirettamente recuperatorie.
Il Collegio sindacale, infatti, è tenuto ex art. 2403 c.c. a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed ha a disposizione poteri di sollecitazione interni rispetto agli amministratori, oltre che la possibilità di convocare l’assemblea ex art. 2406 c.c., di esercitare direttamente l’azione di responsabilità ex art. 2393 comma 3 c.c., e comunque lo strumento di cui all’art. 2409 c.c.
Il Revisore pur non avendo poteri diretti ha il dovere-potere di esprimersi nella relazione al bilancio e durante il periodo annuale di scambiare informazioni con il Collegio Sindacale, organo questo dotato di poteri di intervento. La normativa sulla revisione contabile è infatti fondata sul concetto secondo il quale il verificare e il far conoscere le anomalie contabili di bilancio è in sé il motore di salute di una società. Ne deriva la responsabilità in via solidale con gli organi sociali del Revisore laddove questi non abbia rilevato le anomalie contabili di bilancio comunicandole agli organi sociali titolari di poteri di reazione.
(Nel caso di specie un amministratore si era reso responsabile di condotte distrattive rispetto alle quali gli altri amministratori, entrambe figlie del primo, erano rimaste sostanzialmente inerti. Né il Collegio Sindacale né il Revisore avevano posto in essere condotte volte a rilevare e comunque a reagire in modo efficace).
a cura di Mario Furno