Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 29 novembre 2022 n. 1953/2022
Il successivo contratto di coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis co 3 TUB identifica l’istituto bancario capogruppo quale società esercitante per legge il controllo contrattuale ai sensi dell’art. 2359 co 1 n. 3 cc, esercitando influenza dominante. Conseguentemente, la banca dotata già di società di revisione può legittimamente revocare la nomina del revisore allorquando la capogruppo, ai sensi delle lettere a) ed e) dell’art. 4 DM 261/2012, richieda a tutte le società del gruppo di dotarsi del medesimo suo revisore; il contratto di coesione costituisce infatti modifica degli assetti societari e fatto oggettivo che legittima la revoca del revisore del singolo istituto bancario senza obbligo di risarcimento del danno alcuno (nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la richiesta risarcitoria del revisore revocato, rilevando la sussistenza di una giusta causa di revoca legalmente tipizzata).
a cura di Martina Savegnago