Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 3 febbraio 2023, n. 8091/2022-1 RG
Qualora il Curatore del fallimento di una s.r.l., in corso di causa ex art. 146 L.F., chieda ai sensi dell’art. 671 c.p.c. la disposizione di sequestro conservativo sui beni dell’ex amministratore della fallita, asseritamente responsabile di aver posto in essere atti di natura distrattiva in danno della società, il ricorrente deve dimostrare, sotto il profilo del fumus boni iuris, la sussistenza di tali distrazioni in assenza di valido titolo o per finalità estranee ai fini sociali.
Il profilo del periculum in mora, invece, deve essere evincibile non solo da elementi oggettivi, concernerti l’inadeguatezza del patrimonio del debitore rispetto al presunto credito da tutelare, ma anche da elementi soggettivi desumibili dal comportamento del debitore – ex amministratore, che rendano verosimile l’eventualità di un depauperamento del suo patrimonio.
A cura di Sabrina Fattore