Sequestro conservativo nei confronti dell’ex amministratore: fumus boni iuris e periculum in mora

Trib. Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 03 aprile 2025,  n. 5648/2025 R.G.

Laddove la Curatela, prospettando nel merito l’azione sociale di responsabilità (oltre che dei creditori), richieda il sequestro conservativo nei confronti dell’ex amministratore della società fallita, ricorre il requisito del fumus boni iuris qualora, con un’indagine sommaria, sia accertata la sussistenza della prova del credito e, quindi, del danno e del nesso di causalità, non potendo in tale sede essere valutato il danno da omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili se non si allega in che termini esso abbia inciso sull’aggravamento del passivo.

Per quanto attiene il requisito del periculum in mora, esso può desumersi sia da elementi oggettivi, come la sproporzione tra il patrimonio del debitore e l’ammontare del debito, sia da elementi soggettivi, come la connotazione distrattiva dell’addebito gestorio o la spregiudicata prosecuzione dell’attività nonostante la perdita del capitale sociale.

a cura di Sabrina Fattore

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