Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 10 gennaio 2024, n. 80/2024
In una controversia avente ad oggetto l’asserita responsabilità dell’amministratore di una società costituita e avente sede legale all’estero e dunque che contiene un elemento di estraneità rispetto all’ordinamento italiano, sussiste la giurisdizione italiana in applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 218/1995, laddove l’amministratore convenuto sia domiciliato o residente in Italia, ma, in applicazione dell’art. 25 della medesima legge, si applica la legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione della società, salvo che la sede dell’amministrazione sia situata in Italia, ovvero che in Italia si trovi l’oggetto principale di tali enti.
Affinché un socio possa lamentare la lesione del suo diritto alla percezione degli utili è necessario che tale diritto sia effettivamente sorto a seguito dell’approvazione da parte dell’assemblea di un bilancio da cui risulti un utile e della decisione dell’assemblea dei soci di destinare l’utile alla distribuzione e non ad altre finalità, come ben potrebbe essere possibile (ad es. a copertura di precedenti perdite o a riserva).
A cura di Luca Vedovato