Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

La richiesta di finanziamento societario è legittima se fondata su un contratto

Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 15 gennaio 2024, n. 131/2024

È legittima e non viola la disciplina della raccolta del risparmio la richiesta di finanziamento di una società di capitali nei confronti dei soci fondata su un contratto esistente tra la società e i soci stessi (nella fattispecie, il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo emesso a favore della società nei confronti di un socio con cui aveva stipulato un contratto per il finanziamento della società).

La disciplina della raccolta del risparmio contenuta nella delibera CICR n. 1058 del 19 luglio 2005 consente alle società di capitali di raccogliere finanziamenti presso soci se ricorrono le seguenti condizioni: tale facoltà è prevista nello statuto, i soci finanziatori detengono almeno il 2% del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato e i soci finanziatori siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della disciplina della raccolta del risparmio contenuta nella delibera CICR n. 1058 del 19 luglio 2005, non costituisce forma di raccolta di risparmio tra il pubblico l’acquisizione di fondi o finanziamenti societari contenuta in un contratto stipulato tra la società e i soci finanziatori.

A cura di Lorenzo Saviane

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