Condizioni per la postergazione dei finanziamenti soci

Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 28 febbraio 2025, sentenza n. 1060/2025

  1. Per applicare la regola della postergazione dei finanziamenti dei soci sancita dall’art. 2467 c.c., devono sussistere, al momento in cui vengono posti in essere gli atti costitutivi del finanziamento o comunque dell’operazione generativa di credito del socio, le condizioni individuate al comma 2 del medesimo articolo (eccessivo squilibrio dell’indebitamento della società finanziata rispetto al patrimonio netto oppure situazione finanziaria tale da rendere ragionevole il ricorso al conferimento anziché al finanziamento).
  2. Una operazione generativa di credito da parte di una s.r.l. in favore della s.p.a. partecipata non può qualificarsi quale finanziamento soci, con applicazione della regola della postergazione ex art. 2467 c.c., se – malgrado l’esistenza di un atto di ricognizione di debito sottoscritto da entrambe le società – la partecipata non ha provato di versare, al momento dei pagamenti, nelle condizioni di cui al secondo comma dell’art. 2467 c.c. (nel caso di specie, le società avevano optato per il regime del consolidato fiscale e il Tribunale, non essendo state provate in giudizio le condizioni previste dall’art. 2467, comma 2, c.c., ha condannato la s.p.a. alla restituzione delle somme pagate dalla s.r.l. per il consolidato).

A cura di Lorenzo Saviane

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