Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

La gestione esclusiva di un amministratore e la responsabilità degli amministratori non delegati

Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in Materia di Impresa, 15 febbraio 2024 n. 489/2024

Sono responsabili in via solidale, in quanto rientranti nella fattispecie dell’illecito aquiliano, i consulenti che hanno preordinato con l’amministratore la copertura formale volta a sottrarre liquidità alla società consistente in incarichi negoziali, totalmente superflui, di redazione e pagamento imposte nonché aventi ad oggetto strategie e piani operativi rimasti solamente apparenti.
L’accettazione da parte di alcuni dipendenti di essere membri del CdA -seppur quali meri consiglieri non delegati- non giustifica l’inerzia degli stessi di fronte alla gestione realizzata dal Presidente del CdA, in via esclusiva e all’insaputa degli stessi, neppure alla luce della loro limitata perizia.
Gli amministratori non delegati sono tenuti all’adempimento dei doveri loro attribuiti dalla legge ad occuparsi come organo della gestione della società (2380bis c.c.): pertanto, operando nell’organo, sono tenuti a partecipare alle deliberazioni in modo consapevole e informato; e sono tenuti a farlo con la diligenza richiesta dalla natura del loro incarico e dalle loro responsabilità (2392 c.c.), il che rende non scusabile la stessa imperizia. Inoltre, gli amministratori non delegati sono tenuti ad assumere concrete iniziative volte a recuperare e/o sanare la situazione illegittimamente realizzata dall’amministratore infedele, scaturendo dall’inerzia ulteriori uscite indebite a danno della società. (nel caso di specie, i dipendenti di una cooperativa membri del CdA, privi di deleghe, avevano opposto alla contestata responsabilità sia l’aver assunto l’incarico per mero spirito di servizio sia di essere stati tenuti all’oscuro della gestione da parte dell’amministratore ponendo in essere poi delle reazioni commisurate pure al loro grado di diligenza. Il Tribunale ha dichiarato sussistere la responsabilità degli amministratori non delegati pur riconoscendo che i meri consiglieri erano stati effettivamente esclusi dalla amministrazione e dalla costruzione negoziale volta a creare danno alla società).

 a cura di Martina Savegnago

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