Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 07 gennaio 2025, n. 61/2025
L’amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un’efficace investitura assembleare; (ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; (iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. In mancanza quindi di una efficace investitura assembleare occorre la prova concreta dei caratteri di sistematicità e completezza dell’ingerenza organica del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, ovvero in qualunque settore gestionale di tale attività. (Nel caso in esame il Tribunale ha respinto la domanda volta ad accertare la posizione di amministratore di fatto in quanto non vi era la concreta prova che il soggetto avesse svolto le funzioni di amministratore nelle varie fasi della sequenza organizzativa con carattere di sistematicità e continuità, né che le mansioni fossero svolte in piena autonomia, risultando detto soggetto indicato quale referente o sostituto dell’amministratore di diritto al quale veniva affiancato. Inoltre, non vi era prova della partecipazione del soggetto alle scelte strategiche relative alla gestione della società o che esercitasse i poteri tipici dell’attività gestoria come l’attività amministrativa o il rapporto con gli istituti bancari, né, da ultimo, che concorresse alla tenuta delle scritture contabili o alla redazione del bilancio).
A cura di Mario Furno