Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 27 giugno 2024, n. 17952/2023 R.G.
Nell’ipotesi in cui le quote di una s.r.l. siano sottoposte a sequestro conservativo e il custode nominato sia un terzo, per determinare a chi spetta l’esercizio dei diritti particolari statutariamente previsti si dovranno esaminare la configurazione di tali diritti e la loro specifica disciplina statutaria.
Nella fattispecie in esame, si è escluso il custode potesse esercitare i diritti particolari atteso, da un lato, che tali diritti avevano natura amministrativa e non patrimoniale, riguardando la nomina e la determinazione del compenso degli amministratori delle società controllate; e, dall’altro lato, che essi erano caratterizzati da uno spiccato intuitus personae (in concreto lo statuto prevedeva la loro intrasferibilità sia inter vivos sia mortis causa; la loro immodificabilità e insopprimibilità se non con il consenso dei due soci le cui partecipazioni erano sequestrate; la loro cessazione in caso di morte, interdizione, inabilitazione del titolare, impedimento permanente al loro esercizio, trasferimento anche solo parziale a terzi della quota o dimissioni del titolare del diritto particolare dalla carica di amministratore di una società controllata).
a cura di Elisa Cendron