Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Azione di responsabilità per condotte distrattive degli amministratori: onere della prova

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 7 giugno 2024, n. 1850/2024

La società (ovvero il curatore ex art. 146 l. fall.) che promuova l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori, provando il danno e il nesso di causalità, mentre l’organo amministrativo convenuto deve dimostrare di aver agito nel pieno rispetto dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto, stante la natura contrattuale della sua responsabilità.

Gli amministratori hanno l’obbligo di conservare l’integrità del patrimonio sociale astenendosi da condotte distrattive, nonché vigilando con diligenza sullo stesso al fine di impedirne la eventuale dissipazione a opera di terzi, ancorché coinvolti nella gestione della società; di conseguenza, là dove l’amministratore convenuto in giudizio ai sensi dell’art. 2476 c.c. non sia in grado dimostrare la effettiva destinazione dei beni sociali distratti, potrà essere di per sé ritenuto responsabile della loro distrazione, ovvero del loro occultamento.

a cura di Alessia De Pra

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