Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Azione di responsabilità sociale contro gli amministratori: ripartizione dell’onere probatorio nel caso di compimento di atti di natura distrattiva

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 18 giugno 2024, R.G. 3326/2024

L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale. Di conseguenza incombe sull’attore l’onere di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.

Nell’azione di responsabilità sociale promossa dal curatore della società fallita contro gli amministratori, qualora sia contestato il compimento di atti di natura distrattiva, è onere del curatore dimostrare l’avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che si assumano essere estranee ai fini sociali, in favore dell’amministratore o di soggetti terzi, essendo invece onere dell’amministratore quello di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento.

A cura di Luca Vedovato

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