Cessione di azienda occulta

Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di impresa 10 luglio 2025, n. 11513/2025 R.G.

La cessione di azienda, di cui all’art. 2555 c.c., deve intendersi quale cessione di beni strumentali idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio d’impresa.

Ai fini dell’accertamento dell’effettività di tale cessione occorre considerare una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell’eventuale trasferimento di elementi materiali e immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nonché nel grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione.

Anche laddove i beni strumentali ceduti (arredi, strumentazioni, lavoratori) siano idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio di una specifica attività d’impresa, un trasferimento senza corrispettivo dell’azienda, l’esercizio senza corrispettivo dell’attività imprenditoriale e l’incameramento del prezzo della vendita dell’azienda a terzi sono indici presuntivi di una cessione di azienda occulta.

a cura di Sabrina Fattore

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