Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Illeciti gestori nella società a responsabilità limitata e sequestro conservativo

Tribunale di Venezia – Sez. specializzata in materia di impresa – ord. n. 1241/2024 del 18/04/2024 – RG 17952/2023

  1. In ipotesi di azione di responsabilità proposta contro ex amministratori di una s.r.l., il socio può agire come sostituito processuale della società ex art. 2476, terzo comma, c.c. e tale legittimazione straordinaria si estende non solo all’azione di merito ma anche ai provvedimenti cautelari volti a garantirne la fruttuosità.
  2. Ai fini della concessione del sequestro conservativo non è necessario che il credito risarcitorio che si intende far valere nel giudizio di merito sia esattamente determinato nel suo ammontare, ma è sufficiente una sommaria delibazione in merito alla verosimiglianza del quantum allegato dal creditore che chiede la misura cautelare, che deve essere negata soltanto laddove si sia al cospetto di un credito meramente ipotetico ed eventuale (Nella fattispecie in esame, relativa ad un sequestro conservativo strumentale ad un azione di risarcimento danni per illeciti gestori degli ex amministratori di s.r.l. venivano ritenute poste risarcibili non solo i compensi netti in tesi illegittimamente autoliquidati e percepiti dagli ex amministratori ma anche le trattenute fiscali e previdenziali, di incerta recuperabilità, operate dalla società e versate all’Erario e agli Enti previdenziali).
  3. Attesa la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori nei confronti della società, con riferimento alla responsabilità dell’amministratore per i danni cagionati alla società amministrata a fronte di somme fuoriuscite dall’attivo della società senza una specifica giustificazione, la società che agisca per il risarcimento del danno può limitarsi ad allegare l’inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all’amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all’estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell’attività sociale.
  4. In relazione al presupposto del periculum in mora richiesto ai fini della concessione del sequestro conservativo, la gravità degli illeciti gestori costituisce un elemento che induce a ritenere verosimile che gli amministratori non dedicheranno miglior cura a preservare i propri patrimoni al fine di soddisfare le ragioni di credito della società (nella fattispecie in esame tale gravità è stata desunta sul piano soggettivo dalla natura reiterata della condotta di autoliquidazione del compenso, dall’assenza di alcuna valutazione prospettica dei flussi di cassa della società e dalla circostanza che la seconda determinazione di liquidazione del compenso era stata adottata dagli ex amministratori nonostante i profili di criticità sollevati da precedenti provvedimenti di natura cautelare emessi dallo stesso Tribunale adito e senza attendere l’esito del procedimento arbitrale medio tempore avviato, come prudenza e buona fede avrebbero imposto).

Massima a cura di Stefania Luppari

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