Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Prosecuzione dell’attività da parte degli amministratori a fronte della perdita del capitale sociale; responsabilità ed onere della prova

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 04 giugno 2024, n. 1772/2024

Tra gli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale ex art. 2394 co 1 cc, rientra il rispetto della par condicio creditorum ex art. 2741 c.c.

Atteso che il patrimonio sociale esplica nei confronti dei creditori la funzione di garanzia per il soddisfacimento dei loro crediti, in caso di insufficienza del patrimonio sociale, il pagamento preferenziale viola l’obbligo di conservare il patrimonio stesso al fine di ripartirlo tra i creditori secondo i rispettivi diritti di prelazione, con conseguente responsabilità degli amministratori verso i creditori ex art. 2394 c.c.

Nel caso in cui la condotta addebitata all’amministratore sia l’aver proseguito l’attività caratteristica d’impresa nonostante l’integrale perdita del capitale sociale e la conseguente violazione degli art. 2485 e seguenti c.c., è onere dell’attore dimostrare la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società, oltre che il momento effettivo in cui è avvenuta la perdita del capitale sociale, nonché il compimento di atti negoziali da parte degli amministratori successivi a detto momento, oltre a provare, anche mediante ricorso dei criteri di cui all’art. 2486 cc il danno patito.

È onere invece della parte convenuta dimostrare di aver proseguito l’attività in un’ottica meramente conservativa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento e quindi dare prova che tali atti non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari (con ciò richiamando Cass. Civ. n. 198/2022).

(Nel caso in esame l’amministratore della società fallita aveva resistito all’azione promossa dalla curatela fallimentare ai sensi dell’art. 146 L.Fall in relazione agli articoli 2476 co 1 e 6 c.c., affermando che la curatela aveva l’onere di indicare e provare le singole condotte, espressione dell’attività di impresa, che concretizzando attività non conservativa sarebbero state portatrici di danno. Il Tribunale ha respinto la tesi difensiva, con ciò accogliendo la domanda attorea, in forza pure dell’orientamento espresso dalla Suprema Corte).

A cura di Mario Furno

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