Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Onere della prova, liquidazione del danno patrimoniale e criteri equitativi differenziali.

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 19 giugno 2024, n. 2147/2024

La mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non ha di per sé una rilevanza tale da giustificare la condanna dell’amministratore di società di capitali, ove manchi la prova dell’esistenza di condotte, da parte del medesimo, contrarie ai doveri di diligenza, prudenza, ragionevolezza e corretta gestione causative del dissesto della società.

È, pertanto, onere di colui che introduce un’azione di responsabilità allegare specificamente l’atto o gli atti contrari ai suddetti doveri, provarne l’esistenza e provare il danno sociale. Solo una volta assolto il suddetto onere probatorio, la non corretta o mancata tenuta delle scritture contabili potrà rilevare come presupposto per l’utilizzo di criteri equitativi differenziali in sede di liquidazione del danno e, ciò, anche in ossequio al principio generale derivante dall’art. 1226 c.c. per cui il potere del Giudice di liquidare equitativamente il danno non può essere invocato al fine di aggirare l’onere della prova sugli elementi costitutivi dell’illecito.

a cura di Silvia Ceci

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