Tribunale di Venezia, sezione Specializzata in Materia di Impresa, 14 febbraio 2022, n. 250/2022
L’art. 13, comma 2, L. n. 342/2000, richiamato dall’art. 15, comma 23, d.l. n. 185/2008, che vieta la distribuzione degli utili nel caso in cui la riserva di rivalutazione sia stata utilizzata a copertura delle perdite fino a quando tale riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, prevale anche sul particolare diritto alla distribuzione degli utili attribuito al socio ex art. 2468, terzo comma, c.c.
Nel caso in cui la società abbia attinto alla riserva di rivalutazione per la copertura di perdite, pertanto, il diritto particolare del socio alla distribuzione degli utili è inesigibile fintantoché l’assemblea straordinaria non deliberi la reintegrazione della riserva o la sua riduzione in misura corrispondente al suo utilizzo.
a cura di Elisa Cendron