Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 5 luglio 2025, n. 24854/2024 R.G.
La funzione del rappresentante comune, disciplinata per le società a responsabilità limitata dall’art. 2468 c.c., è quella di porsi quale interlocutore della comunione ereditaria di partecipazioni sociali nei confronti della società.
Egli esercita i diritti sociali ma non assume la veste di amministratore con poteri decisori propri, bensì solo quella di rappresentante unico della volontà dei contitolari della partecipazione sociale, dotato di una legittimazione non primaria, ma derivata.
La figura del rappresentante comune delle partecipazioni sociali in comunione può essere ricondotta a quella del mandatario collettivo, e anche il singolo comunista, in presenza di una giusta causa ex art. 1726 c.c., può chiederne la revoca giudiziale e ottenere tutela cautelare ex art. 700 c.p.c..
Il Giudice adito in via cautelare non può procedere alla nomina di un nuovo rappresentante comune, poiché la nomina deve essere richiesta al Tribunale nelle forme previste dall’art. 2468 c.c., che richiama gli artt. 1105 e 1106 ss. c.c..
a cura di Sabrina Fattore