Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, 6 agosto 2025, n. 2345/2025 R.G.
Nell’ambito delle società di persone il giudice non può provvedere alla nomina di un amministratore giudiziario, in difetto di una specifica norma attributiva di un tale potere e dovendosi escludere che si possano applicare analogicamente alle società di persone le disposizioni di cui all’art. 1105 c.c. e all’art. 2409 c.c., i cui effetti appaiono incompatibili con l’assetto caratteristico dettato in tema di società di persone. Ciò in quanto la natura puramente contrattualistica delle società personali non tollera interventi dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione della società ed è pertanto incompatibile con l’imposizione, iussu iudicis, di un amministratore giudiziario alla società, posto che, così facendo, il giudice non solo verrebbe a sostituirsi alla volontà dei soci consacrata nel contratto sociale, ma altresì vincolerebbe i soci stessi, sul piano della responsabilità patrimoniale, agli esiti dell’attività del terzo.
A cura di Luca Vedovato