Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 13 febbraio 2026, n. 2792/2025 R.G.
Nel caso in cui, disposta l’ispezione giudiziale ex art. 2409 c.c., siano state in seguito deliberate la sostituzione dell’organo amministrativo con un amministratore terzo, nonché lo scioglimento della società con cessazione di ogni attività d’impresa, e sia pertanto mutato il contesto di valutazione della adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili censurati dal ricorrente nella esclusiva prospettiva di una società operante in continuità, devono ritenersi insussistenti i presupposti per l’adozione degli ulteriori provvedimenti di cui all’art. 2409 c.c., con conseguente rigetto del ricorso originariamente proposto.
a cura di Alessia De Pra