Trib. Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 25 luglio 2024, n. 9763/2024 R.G.
L’azione dei creditori sociali, espressamente prevista in materia di srl dall’art. 2476, VI comma, c.c., siccome modificato dal D. lgs. n.14/2019 (c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), può essere riferita anche a fatti verificatisi in epoca anteriore all’entrata in vigore della riforma, trattandosi di una modifica normativa che si è limitata a recepire un orientamento giurisprudenziale da tempo ampiamente consolidato.
In difetto di allegazione o prova di una data anteriore alla quale ricondurre il dies a quo, la prescrizione dell’azione dei creditori sociali decorre dalla data della dichiarazione del fallimento, poiché è con la declaratoria di fallimento che i creditori sono in grado di percepire l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le proprie pretese creditorie.
a cura di Sabrina Fattore