Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 19 aprile 2024 n. 915/2024 R.G.V.G.
Il socio di S.p.A. che esercita il recesso può chiedere al Tribunale la nomina dell’esperto ex art 2437 ter comma 6 c.c. non solo nel caso di contestazione del valore di liquidazione determinato dagli amministratori ai sensi del secondo comma, ma anche nel caso in cui essi abbiano disconosciuto la legittimità del recesso od omesso la determinazione del valore.
La pendenza di un giudizio avente ad oggetto l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di recesso non impedisce al recedente di chiedere la nomina dell’esperto ex Art 2437 ter comma 6 c.c. stante la diversa finalità dei due procedimenti e la natura meramente incidentale dell’accertamento sulla sussistenza dei presupposti per il diritto di recesso compiuto nel procedimento per la nomina dell’esperto.
Non sussiste rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. tra il giudizio avente ad oggetto l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di recesso ed il procedimento per la nomina dell’esperto ex art. 2437 ter comma 6 c.c., che si conclude con decreto, revocabile ex art. 742 c.p.c. ed insuscettibile di passare in giudicato, ciò che esclude il rischio del conflitto di giudicati che l’art. 295 c.p.c. è diretto a prevenire.
Confermata da Corte d’Appello Venezia Sezione specializzata in Materia di Impresa, 28 ottobre 2024, n. 424/2024 R.G.V.G.
A cura di Renato Pastorelli