Trib. Venezia, sez. spec. in Materia di Impresa, 16 novembre 2024, R.G. n. 8743/2024
Laddove il diritto di controllo di cui all’ art. 2476, secondo comma, c.c., che permette al socio non amministratore di srl, senza obbligo alcuno di esplicitare i motivi sottesi alla propria richiesta, di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare o accedere alla documentazione sociale – in linea di principio comprensiva di ogni documento inerente alla gestione della società, senza restrizione alcuna – sia esercitato con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum in mora è da intendersi di per sé connaturato all’esigenza di controllo del socio rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali, esigenza che sarebbe inevitabilmente frustata dai tempi del giudizio ordinario.
a cura di Sabrina Fattore