Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 18 ottobre 2024, decreto n. 3034/2024
Tra i poteri riconosciuti dall’art. 529 c.c. in capo al curatore dell’eredità giacente è ricompreso l’esercizio dei diritti di amministrazione connessi alla partecipazione sociale di cui il de cuius era titolare e, in particolare, l’esercizio del diritto di convocare l’assemblea per la nomina del liquidatore e del diritto di voto.
L’art. 2487, comma 2, c.c. disciplina l’intervento del Tribunale esclusivamente per le ipotesi di inerzia o di esito negativo dell’assemblea, ipotesi che non possono ricorrere nella fattispecie concreta in cui la compagine sociale è formata solamente dal curatore dell’eredità giacente.
a cura di Elisa Cendron