Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 26 luglio 2024, decreto n. 2387/2024
La inapplicabilità alla procedura speciale ex art. 2409 c. c. della regola generale della revocabilità stabilita dall’art. 742 cpc – intesa quale costante apertura alla revisione delle ragioni fondanti il provvedimento – è sostenuta sia da ragioni di principio che da dati normativi. L’art. 2409 cc., infatti, coinvolge non solo direttamente l’interessi dei soci e dell’interno sociale, ma che l’affidamento dei terzi e la salute del mercato sia pur indirettamente. Inoltre, il provvedimento assunto è immediatamente efficace ed è soggetto alla disciplina della revoca dell’amministratore per ragioni, che stando alla lettera della norma, paiono doversi rintracciare solo nella non diligenza dell’operato (nel caso di specie parte resistente aveva invocato la revoca dell’amministratore giudiziario nominato in esito alla disposta revoca dell’amministratore -a seguito della ispezione – sul presupposto della applicabilità della revoca di cui all’art.742 cc. al provvedimento Il Tribunale ha così motivato sottolineando come le esigenze di stabilità del provvedimento di cui all’art.2409 cc. non potessero conciliarsi con le esigenze di precarietà del provvedimento relativo all’art. 742 cc.).
A fondamento della revoca di amministratore, l’illecito, oltre a presentare molti profili di illecito in fatto, ha carattere di illecito continuativo per l’aspetto gestorio (Il Tribunale ha ritenuto di respingere la tesi secondo la quale la pluralità delle condotte dovesse nel caso di specie ritenersi unica rilevando come costituisse illecito permanente la prosecuzione della gestione caratteristica nella trascuranza di una doverosa revisione del bilancio e, nel caso verosimile che questo rilevi perdita di capitale, degli adempimenti di legge (art. 282 ter e ss. cc.) ivi incluso il passaggio a gestione conservativa (art. 2486 cc.)
a cura di Mario Furno