Efficacia dell’accertamento compiuto dal Tribunale in sede di volontaria giurisdizione. Disciplina applicabile alle società consortili.

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 1 marzo 2024, decreto n. 666/2024

L’accertamento compiuto in via incidentale dal Tribunale adito in sede di volontaria giurisdizione sulla questione pregiudiziale sorta tra le parti è funzionale alla celere definizione del solo procedimento camerale, con effetti limitati a tale giudizio; di conseguenza, non viene pregiudicato il diritto della parte interessata (e legittimata) a promuovere separato giudizio di merito per l’accertamento con efficacia di giudicato della questione pregiudiziale controversa già decisa in sede camerale incidenter tantum.

Alla società consortile di cui all’art. 2615 ter c.c. si applica la disciplina prevista per il tipo sociale prescelto, purché non sia incompatibile con lo scopo consortile, il quale, in tal caso, consentirà di derogare, anche implicitamente, alle disposizioni di legge applicabili alle società lucrative (nel caso concreto, lo statuto della società consortile a responsabilità limitata, in punto liquidazione della quota del socio receduto, si limitava a richiamare l’art. 2473 c.c. nella sola parte che ne disciplina le modalità, con esclusione di ogni riferimento al diritto del socio di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, e ciò in considerazione dello scopo consortile perseguito dalla società).

a cura di Alessia De Pra

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