Corte d’appello di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 25 ottobre 2024 n. 424/2024 R.G.V.G. (conferma Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, decreto n. 2018/2024)
L’articolo 2437 ter comma 6 c.c. contiene una norma di chiusura, non riguardando la sola contestazione della quantificazione del valore delle azioni, ma anche l’inerzia della società nella sua determinazione.
La pendenza di un giudizio volto ad accertare la legittimità o meno del recesso non preclude al recedente di chiedere la nomina dell’esperto ex art. 2437 ter comma 6 c.c.
Il decreto di nomina dell’esperto ex art. 2437 ter comma 6 c.c. è atto di volontaria giurisdizione, privo dei caratteri di decisorietà e definitività e si fonda su una valutazione incidentale circa la legittimità del recesso limitata ad una mera probabilità della sua fondatezza.
a cura di Renato Pastorelli