Responsabilità degli amministratori e omessa, o irregolare, tenuta delle scritture contabili. Violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 19 giugno 2024, n. 2147/2024

L’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili che impedisca l’esatta quantificazione del danno al patrimonio sociale non dimostra di per sé la sussistenza della responsabilità dell’organo amministrativo nella causazione del danno stesso, essendo comunque necessario, a tal fine, allegare gli elementi costitutivi dell’illecito, ovvero le specifiche condotte degli amministratori contrarie ai doveri di diligenza e corretta gestione idonee (quantomeno astrattamente) a causare il danno lamentato; solo una volta adempiuto tale onere della prova, là dove la quantificazione del danno non sia agevole per mancanza delle scritture contabili, sarà possibile ricorrere a criteri equitativi.

In caso di azione di responsabilità promossa nei confronti dell’organo amministrativo che abbia violato gli obblighi di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale deve ritenersi provata per presunzioni la distrazione del denaro sociale da parte dell’amministratore là dove quest’ultimo non ne dimostri l’utilizzo per scopi sociali.

a cura di Alessia De Pra

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