Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 22 maggio 2025, n. 20021/2024 R.G.
Il diritto di informazione di cui all’art. 2476, comma 2°, c.c. può essere fatto valere dal socio non amministratore in ogni momento, a tutela non solo degli interessi sociali ma anche di suoi interessi personali, là dove, però, questi non confliggano con quelli sociali, e purché tale potere di controllo sia esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, nonché degli obblighi collaborativi propri dei rapporti sociali.
Nel caso in cui il socio non amministratore operi alle dipendenze di altra società concorrente, il diritto di ispezione di cui all’art. 2476, comma 2°, c.c., può essere esercitato solo con particolari cautele (quali, a titolo esemplificativo, l’accesso ispettivo per il tramite di professionisti soggetti a vincolo di segretezza, il divieto di consegna dei documenti sociali, la consultazione della documentazione sociale con oscuramento dei dati sensibili), al fine di contemperare, da un lato, la riservatezza dei dati sociali, e dall’altro le finalità proprie del diritto di ispezione.
Il periculum in mora sotteso al ricorso cautelare proposto dal socio non amministratore che lamenti la lesione del diritto di ispezione di cui all’art. 2476, comma 2°, c.c. deve essere ravvisato nell’esigenza del socio di controllare l’evoluzione delle vicende sociali, la quale verrebbe inevitabilmente pregiudicata, peraltro in assenza di alcuna immediata tutela per equivalenti (data la natura non patrimoniale del diritto in questione), dai tempi del giudizio ordinario.
a cura di Alessia De Pra