Sul diritto di ispezione ex art. 2476, comma 2, c.c.

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 10 settembre 2025, n. 11818/2025 R.G.

Il diritto ex art. 2476, comma 2, c.c. del socio non amministratore di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e la documentazione gestoria ha natura potestativa, senza alcun onere di esprimere i motivi della richiesta, e ha la finalità di consentire l’esperimento di azioni di responsabilità, il diritto di recesso e il diritto di voto.
Tale diritto deve essere esercitato nei limiti della correttezza e degli obblighi collaborativi, contemperando gli interessi del socio con l’interesse della società al buon funzionamento dei suoi apparati amministrativi e alla tutela delle informazioni riservate.
Il fatto che il socio non amministratore svolga attività in concorrenza e che nei suoi confronti penda finanche un procedimento penale non esclude in radice il suo diritto di ispezione; quanto alle ragioni della società, esse possono essere contemperate e salvaguardate, imponendo rigorose limitazioni al diritto di accesso previsto dall’art. 2476, 2 comma, c.c., senza escluderlo completamente.
Ai fini della concessione del provvedimento cautelare sussiste il periculum in mora in quanto, da un lato, esso è connaturato al diritto di ispezione e, dall’altro, il pregiudizio derivante dal rigetto dell’istanza non sarebbe ristorabile per equivalente in ragione della natura non patrimoniale di tale pretesa (cfr. Tribunale Venezia sez. imprese ordinanza 10/05/2024 confermato in sede reclamato ordinanza 23/7/2024).

a cura di Silvia Ceci

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