Esclusione del socio nelle società di persone

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 6 giugno 2025, n. 8023/2025 R.G.

Nelle società di persone l’esclusione del socio domandata da uno dei due soci ai sensi dell’art. 2287, comma 3, c.c., in relazione alla quale si può provvedere in via cautelare, richiede che il socio escludendo si sia reso responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dallo statuto e richiede requisiti più stringenti rispetto all’ipotesi di revoca per giusta causa della facoltà di amministrare di cui all’art. 2259 c.c. La domanda di esclusione da socio amministratore non include la domanda di revoca della facoltà di amministrare che è domanda autonoma e differente.

a cura di Silvia Ceci

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